Il nostro Statuto
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Statuto SItI Triveneto
CAPITOLO 1 – SCOPI E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ
Art. 1
La Società Italiana di Igiene, fondata da Gaetano Pini nel 1878, riconfermata da Achille Sclavo nel 1921 come Associazione Italiana per l’Igiene assume la denominazione di Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.). Essa riunisce tutte le persone qualificate e interessate a collaborare al conseguimento dei seguenti scopi:
a) promuovere il progresso scientifico e culturale nel campo dell’Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica, Medicina Preventiva e di Comunità, Programmazione, Organizzazione, Management ed Economia sanitaria, nonché in tutte le altre sue possibili articolazioni funzionali;
b) rendere operante la cooperazione tra gli Igienisti, l’Amministrazione sanitaria e le Istituzioni mediche e scientifiche nazionali e internazionali che perseguono gli stessi fini;
c) favorire l’evoluzione e lo sviluppo culturale e professionale delle attività di prevenzione ed il ruolo e la qualificazione dei suoi cultori ed operatori a livello centrale e periferico;
d) dare impulso alle attività di educazione sanitaria volte ad innalzare il livello igienico-sanitario della popolazione.
e) promuovere le attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei soci anche con programmi di educazione continua al fine di elevarne la professionalità e le competenze manageriali, scientifiche e tecniche.
f) promuovere e partecipare, attraverso l’attività dei soci e mediante la collaborazione con altre società e organismi scientifici, a studi e ricerche scientifiche nell’ambito delle discipline di cui al comma a) con predisposizione di manuali, linee-guida, protocolli operativi e studi multicentrici.
g) è fatto specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle riportate nelle lettere da a) ad f) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 2.
La Società ha sede in Roma. Essa ha come organi periferici le Sezioni “Regionali” corrispondenti di norma a ciascuna Regione o Provincia autonoma.
CAPITOLO 2 – DEI SOCI
Art. 3
I Soci si distinguono in ordinari e onorari.
Art. 4
Possono essere Soci ordinari, senza alcuna discriminazione di sorta, tutti i cittadini che, sul piano della ricerca, della formazione e pratico-applicativo, svolgono attività attinenti alle discipline indicate nell’art.1.
Art. 5
L’accettazione dei Soci ordinari è istruita dai Consigli Direttivi Regionali tra coloro che posseggono le caratteristiche riportate nell’art. 4.
Art. 6
Sono Soci onorari persone che si siano particolarmente distinti con studi e ricerche nei vari campi di cui al precedente art. 1. La nomina dei Soci onorari viene attuata dal Consiglio delle Sezioni Regionali su proposta delle Sezioni Regionali, della Giunta Esecutiva o dello stesso Consiglio delle Sezioni Regionali.
Art. 7
Hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi societari o designati dalla Giunta per incarichi a termine i Soci Ordinari in regola con i contributi associativi per l’anno in corso. I soci onorari hanno diritto al solo elettorato attivo.
Art. 8
La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni volontarie;
b) per morosità in due anni consecutivi;
c) per radiazione.
In caso di morosità la perdita di qualifica e’ disposta dalla Giunta esecutiva nazionale e comunicata alla Sezione di appartenenza.
La radiazione è disposta per gravi motivi, invece, dall’Assemblea Generale dei Soci su richiesta del Consiglio Direttivo Regionale cui il Socio appartiene e previa acquisizione del parere motivato del Collegio dei Probiviri.
E’ garantita la facoltà al Socio, proposto per la radiazione, di presentare al Collegio dei Probiviri elementi a propria difesa.
CAPITOLO 3 – ORGANI DELLA SOCIETÀ
Art. 9
Sono organi della Società:
a) l’Assemblea Generale dei soci;
b) Il Presidente della Società;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Consiglio delle Sezioni Regionali;
e) il Collegio Sindacale – Revisori dei Conti;
f) il Comitato scientifico;
g) i Presidenti e i Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali;
h) il Segretario Generale – Tesoriere;
i) il Collegio dei Probiviri.
Sono organi consultivi e propositivi della Società:
a) il Collegio dei Docenti universitari di discipline igienistiche;
b) il Collegio degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie;
c) la Consulta dei Medici In Formazione Specialistica in Igiene e Medicina Preventiva
d) la Consulta delle Professioni Sanitarie;
e) i Gruppi di lavoro, le commissioni scientifiche e altre commissioni nominate dal Consiglio delle Sezioni Regionali.
Art. 10
All’Assemblea generale sono attribuite tutte le competenze previste dalla legge: la stessa è composta da tutti i soci che rispondono ai requisiti dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, ed è presieduta normalmente dal Presidente della Società e in sua assenza o impedimento da persona eletta dall’Assemblea stessa. Ha le seguenti attribuzioni:
a) fissare le direttive generali della Società e determinare l’ammontare delle quote associative, stabilendo le modalità di determinazione delle eventuali quote ridotte;
b) deliberare in merito alle eventuali proposte di modifica dello statuto;
c) discutere ed approvare i bilanci annualmente presentati dal Consiglio delle Sezioni Regionali;
d) ratificare la nomina dei Soci onorari su proposta del Consiglio delle Sezioni Regionali;
e) nominare il Collegio Sindacale – Revisori dei conti;
f) nominare i tre Probiviri
g) fornire interpretazioni autentiche delle norme statutarie.
L’Assemblea generale viene convocata almeno una volta all’anno, nel giorno e nel luogo stabilito dal Consiglio delle Sezioni Regionali e di norma in occasione del Congresso Nazionale.
L’Assemblea generale potrà inoltre essere convocata in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente, sia su propria iniziativa, sia su conforme delibera del Consiglio delle Sezioni Regionali; o del Consiglio di uno dei Collegi, sia su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci ordinari.
La convocazione dell’Assemblea dovrà avvenire con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo lettera o anche attraverso il Bollettino ufficiale della Società (SITI-Notizie) o per posta elettronica.
In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno dopo almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea generale delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ad ognuno dei soci ordinari, in regola con i pagamenti, spetta un voto.
E’ ammesso il voto per delega, con il massimo di due deleghe per ogni rappresentante: ogni socio potrà farsi rappresentare con delega anche da un non socio. La delega deve però essere scritta e pervenire in originale alla Segreteria Nazionale almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea, onde consentire la verifica della posizione del delegante e del delegato.
Art. 11
Il Consiglio delle Sezioni Regionali è costituito:
a) dal Presidente in carica
b) dal Presidente designato per il biennio successivo;
c) dal Segretario Generale, senza diritto di voto;
d) dai Presidenti delle Sezioni Regionali;
e) dai Coordinatori dei Collegi e delle Consulte;
f) dal Presidente del Comitato scientifico.
Il Presidente resta in carica per un biennio.
Art. 12
La Giunta esecutiva e’ formata da:
a) il Presidente designato nel biennio precedente, che acquisisce il ruolo di Presidente in carica, d’ora in poi denominato Presidente;
b) il Presidente uscente, che acquisisce la carica di Past-President;
c) il Presidente designato per il biennio successivo che acquisisce la carica di Vicepresidente;
d) sei componenti eletti a scrutinio segreto dal Consiglio delle Sezioni Regionali tra i soci aventi i requisiti dell’art. 29, dei quali tre universitari e tre operatori;
e) i due Coordinatori dei Collegi;
f) il Segretario generale, senza diritto di voto.
Tutti i componenti della Giunta Esecutiva restano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente solo per un altro biennio. La limitazione alla permanenza in Giunta si applica anche nel caso il socio abbia fatto parte della Giunta in qualità di Coordinatore di Collegio.
Al termine del proprio mandato biennale il Presidente in carica acquisisce automaticamente la carica di Past-President limitatamente al biennio successivo.
Art. 13
Il Consiglio delle Sezioni Regionali resta in carica per un biennio e ha i seguenti compiti:
a) svolge attività di coordinamento con le Sezioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi societari previsti all’articolo 1;
b) avvia e cura lo studio dei problemi che abbiano interesse generale e siano conformi agli scopi statutari della Società;
c) nomina i Soci onorari
d) fissa l’epoca e le modalità per indire i Congressi nazionali e formula proposte per i temi da svolgere di concerto con i Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali ove hanno sede le manifestazioni;
e) delibera in merito alle problematiche e alle proposte pervenute dalle Sezioni e dai Soci;
f) esprime i pareri sui bilanci preventivi ed i conti consuntivi da presentare all’approvazione
dell’Assemblea Generale;
g) elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tra i soci aventi le caratteristiche previste all’art. 29, il Presidente designato per il biennio successivo ed i sei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale di cui all’art 12.
h) nomina il Coordinatore del Comitato scientifico e i componenti del Comitato scientifico;
i) ratifica i Regolamenti delle Consulte.
Art. 14
Le candidature alla Presidenza devono essere depositate in segreteria almeno 5 giorni prima della Assemblea elettiva, accompagnate da un documento programmatico.
Art. 15
Il Consiglio delle Sezioni Regionali e’ presieduto dal Presidente e, per la validità delle sue riunioni, e’ necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in caso di votazioni per l’elezione del Presidente e della Giunta Nazionale, per il parere sul bilancio e per la nomina dei soci onorari. Solo per queste votazioni si applica il criterio del voto ponderato laddove i rappresentanti delle Regioni o Province autonome con un numero di soci tra 51 e 150 contano 2 voti e quelli delle Regioni con un numero di soci oltre 150 contano 3 voti.
Salvo il caso previsto al comma g) dell’art 14, le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo in caso di votazioni a scrutinio segreto; quest’ultima può essere richiesta da chiunque dei presenti, quando si tratti di decisioni riguardanti persone.
Il Consiglio delle Sezioni Regionali elegge tra i Presidenti delle Sezioni Regionali un Vicepresidente ed eventualmente un Comitato Ristretto fino a un massimo di sette componenti.
I Presidenti delle Sezioni possono delegare un membro eletto del Consiglio Direttivo regionale o il Segretario per la partecipazione alle riunioni del Consiglio delle Sezioni Regionali.
I Coordinatori dei Collegi, del Comitato scientifico e delle Consulte possono delegare un membro dei rispettivi Organismi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio delle Sezioni Regionali.
Il Consiglio delle Sezioni Regionali si riunisce normalmente ogni tre mesi anche al fine di coordinare le iniziative della Giunta con quelle delle Sezioni Regionali.
Art. 16
La Giunta Esecutiva, costituita come previsto dall’articolo 12, cura l’esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio delle Sezioni Regionali, nonché promuove ed attua iniziative conformi agli obiettivi statutari e alle proposte degli organi della società, e comunque, rientranti nella sfera delle sue competenze, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio delle Sezioni Regionali e quindi, per l’approvazione, all’Assemblea Generale.
La Giunta, per problemi di rilevante interesse riguardanti la complessa problematica della vita societaria, si avvale della consulenza dei Collegi e/o di Gruppi di lavoro ad hoc, come pure può costituire specifiche Commissioni e nominare referenti scientifici che coadiuvano l’attività della Giunta stessa.
La Giunta, inoltre:
– determina con apposito Regolamento il funzionamento del Gruppi di lavoro e le modalità di adesione ad essi dei soci;
– designa per il biennio in cui resta in carica il Direttore ed i Redattori del Bollettino Ufficiale della Società e definisce l’organizzazione dell’Ufficio stampa.
Art. 17
La Giunta Esecutiva e/o la Sezione Regionale di appartenenza di un Socio investito di una carica o ufficio societario, o delegato a partecipare a manifestazioni nazionali e/o internazionali quale espressione di interessi comuni di tutta la Società, possono provvedere alle spese necessarie per consentirne la partecipazione. La Giunta Esecutiva provvede ad istituire nel bilancio un apposito capitolo da destinare alle spese di cui al presente articolo.
Art. 18
Il Presidente ha la rappresentanza morale e legale della Società; convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio delle Sezioni Regionali e della Giunta Esecutiva, e dà esecutività alle relative decisioni; partecipa personalmente o per delega alle riunioni dei Collegi e delle Consulte; opera il collegamento con le Sezioni Regionali attraverso periodiche riunioni; firma gli atti ufficiali di carattere generale; adempie a tutte le altre funzioni demandatagli dal presente Statuto.
In caso di parità di voto nelle riunioni degli organi societari che presiede, prevale il voto del Presidente.
Il Presidente ha, inoltre, facoltà di assumere, in caso di comprovata urgenza e necessità, decisioni e deliberazioni, chiedendone la ratifica alla Giunta Esecutiva o al Consiglio delle Sezioni Regionali alla loro prima riunione.
Il Vice-Presidente ed i Coordinatori dei Collegi potranno essere delegati dal Presidente a curare determinati settori dell’attività societaria e il Vicepresidente a sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso. La firma del Vicepresidente giustifica l’assenza o l’impedimento del Presidente.
Art. 19
Il Rappresentante del Presidente per la Qualità può essere nominato dal Presidente all’inizio del biennio in sua rappresentanza con delega formale.
Egli deve accettare formalmente l’incarico. Indipendentemente da altre responsabilità all’interno della Società, il Rappresentante del Presidente per la Qualità ha la responsabilità e l’autorità nell’ambito delle attività societarie per le quali è stata previsto un Sistema di gestione per la qualità per:
– assicurare che i processi del Sistema Gestione Qualità siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati;
– riferire al Presidente sulle prestazioni del Sistema Gestione Qualità e su ogni esigenza di miglioramento;
– assicurare con l’ausilio degli organi competenti la promozione della consapevolezza dei requisiti dei soci e delle parti interessate nell’ambito della Società.
Il Rappresentante del Presidente per la Qualità resta in carica per un biennio ed è rinominabile consecutivamente solo per un altro biennio.
Art. 20
Il Collegio Sindacale – Revisori dei Conti è composto da cinque membri (tre effettivi e due supplenti) nominati dall’Assemblea che ne indica il Presidente. I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Ai Revisori dei Conti e’ affidato il compito di provvedere alle operazioni di verifica e di controllo previste dalla Legge.
Art. 21
La Giunta, su proposta del Presidente, nomina nella seduta di insediamento un Segretario Generale con funzioni anche di Tesoriere. Costui, prescelto tra i soci ordinari della S.It.I., partecipa alle riunioni di Giunta senza diritto di voto.
Il Segretario generale predispone gli ordini del giorno su indicazione del Presidente ed è responsabile dell’esecuzione delle delibere dell’Assemblea Generale, del Consiglio delle Sezioni Regionali, della Giunta Esecutiva e dai vari Organi societari consultivi e propositivi; redige i verbali delle varie riunioni, assiste il Presidente nel disbrigo delle pratiche generali della Società e ne tiene la corrispondenza; controfirma gli atti ufficiali; fornisce al Presidente gli elementi per la relazione morale della Società; collabora all’organizzazione del Congresso Nazionale.
In quanto anche Tesoriere esercita le funzioni di competenza:
a) tiene il registro di entrata e di uscita diviso per Sezioni che deve avere, tra l’altro, capitoli speciali intestati alle singole Sezioni;
b) tiene aggiornato il registro generale dei Soci divisi per Sezione. Realizza all’inizio di ogni anno la campagna per la raccolta delle iscrizioni;
c) contabilizza le quote sociali e sollecita i soci morosi;
d) è custode del patrimonio della Società, ne esige le rendite, esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente;
e) redige la relazione annuale finanziaria che il Presidente presenta all’Assemblea Generale.
Art. 22
Il Comitato scientifico è composto da un Coordinatore e sei membri entrambi eletti dal Consiglio delle Sezioni Regionali tra una rosa fornita dalle Sezioni o dalla Giunta nell’ambito di soci con alto profilo scientifico. Esso:
a) è garante della scientificità ed eticità dei contenuti degli eventi formativi della Società.
b) conferisce l’accreditamento delle Riviste igienistiche, avendone determinato i criteri con apposito regolamento.
Il Comitato scientifico è convocato dal Coordinatore con cadenza determinata dalla necessità di disbrigo delle pratiche inerenti le attività formative. E’ presieduto dal Coordinatore e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Il Comitato scientifico approva un Regolamento per il suo funzionamento, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta.
Art. 23
Ove necessario per finalità societarie, il Coordinatore Qualità viene scelto dal Presidente di concerto con il Rappresentante del Presidente per la Qualità sulla base delle competenze richieste dalle procedure operative interne di sistema. Il Coordinatore Qualità può anche essere un socio che non essere appartenente agli organi direttivi della Società.
Il Coordinatore Qualità sceglie la Segreteria Qualità, sulla base delle competenze richieste dalle procedure operative interne di sistema. Il Coordinatore Qualità comunica la scelta al Rappresentante del Presidente per la Qualità ed al Segretario Generale.
Art. 24
I Soci appartenenti al personale universitario ed afferenti all’area culturale di Sanità Pubblica costituiscono il “Collegio dei docenti universitari di discipline igienistiche”.
I Soci operatori in attività nel Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti e Organismi Nazionali e/o Regionali con funzioni afferenti all’area culturale di Sanità Pubblica costituiscono il “Collegio degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie”.
I Collegi hanno ruolo consultivo e propositivo, cioè il compito di assistere gli Organi Nazionali della Società nella identificazione e nella messa a punto di iniziative per lo sviluppo del ruolo tecnico e scientifico delle rispettive categorie, anche ai fini della tutela giuridica e professionale delle stesse e possono proporre nominativi per le elezioni delle cariche direttive societarie.
Le modalità di costituzione e di governo degli organismi di gestione dei Collegi, come pure le procedure operative che attengono alle diverse attività degli stessi Collegi, sono oggetto di Regolamenti approvati dalle rispettive assemblee e ratificate dal Consiglio delle Sezioni Regionali.
La Consulta dei Medici in formazione specialistica in igiene medicina preventiva e la Consulta delle Professioni sanitarie hanno ruolo consultivo e propositivo inerente agli interessi scientifici e formativi dei loro componenti. Le rispettive assemblee approvano un regolamento che viene ratificato dal Consiglio delle Sezioni Regionali.
E’ altresì organo della Società il Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti nominati dall’Assemblea Generale tra i soci ordinari, che durano in carica per un biennio e sono rieleggibili per un biennio.
CAPITOLO 4 – DELLE SEZIONI
Art. 25
I soci sono riuniti nelle Sezioni Regionali. Ciascun socio non potrà appartenere a più di una Sezione. Ogni Sezione assume la denominazione della Regione o della Provincia Autonoma.
Due o più Sezioni (e le Sezioni interregionali esistenti all’entrata in vigore dello Statuto) possono deliberare la gestione unitaria delle attività sociali, previa approvazione del Regolamento da parte delle relative Assemblee dei soci coinvolti. Tale ipotesi diviene obbligatoria quando in una regione non si raggiunga, o si scenda al di sotto del numero minimo di trenta soci. E ciò ferma restando la nomina di un rappresentante in seno al Consiglio delle Sezioni Regionali da parte dei soci delle singole Regioni e Province Autonome.
Art. 26
Le Assemblee delle Sezioni operano e sono convocate con le stesse modalità dell’Assemblea Generale per:
a) fissare le direttive generali della Sezione Regionale e proporre al Consiglio Direttivo il programma d’azione della Sezione;
b) programmare le spese per lo svolgimento delle attività istituzionali secondo quanto previsto dal successivo CAPITOLO 6.
c) eleggere, allo scadere di ciascun biennio, i Consigli Direttivi e il Presidente designato;
d) proporre ed approvare il Regolamento della Sezione che viene ratificato dal Consiglio delle Sezioni regionali;
e) proporre il nominativo di soci per le nomine in organismi nazionali.
Art. 27
Ogni Sezione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Presidente designato per il biennio successivo che assume la carica di Vicepresidente e dai sette componenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti da parte dei Soci ordinari presenti all’Assemblea, salvaguardando la rappresentatività delle diverse componenti e categorie ai sensi dell’art. 29. Il Presidente designato viene eletto a maggioranza assoluta dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo della Sezione, su proposta del Presidente, nominerà un Segretario.
Costui, prescelto tra i soci Ordinari della Sezione, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza
diritto di voto.
Art. 28
All’inizio di ogni anno il Consiglio della Sezione, facendo proprie le indicazioni dell’Assemblea, approva il programma d’azione della Sezione, tenendo conto della situazione locale e delle norme del presente Statuto.
Il Presidente inoltra annualmente alla sede centrale entro il mese di settembre un’ampia relazione sull’attività culturale ed amministrativa svolta nell’anno dalla Sezione.
CAPITOLO 5 – DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DIRETTIVI SOCIETARI
Art. 29
Nelle designazioni al coordinamento dei Gruppi e nelle elezioni alle cariche direttive nazionali e regionali vanno tenute in considerazione la personalità scientifica e professionale dei candidati e l’opportunità di ispirarsi al criterio della rotazione tra le diverse componenti della Società e l’assenza di conflitti di interesse.
Negli organi collegiali va assicurata l’equilibrata partecipazione delle diverse componenti societarie incluse le componenti femminili e quelle delle Consulte.
Art . 30
I Presidenti dei Consigli delle Sezioni Regionali indicono ogni biennio le elezioni dei componenti i Consigli stessi. Le elezioni dovranno aver luogo nel mese di settembre dell’anno di scadenza del Consiglio e comunque almeno 10 giorni prima del Congresso Nazionale, pena l’esclusione dalla riunione di insediamento del Consiglio delle Sezioni Regionali.
Tutti gli Organismi societari entreranno in carica al termine del Congresso Nazionale durante il quale si terrà la seduta di insediamento del nuovo Consiglio delle Sezioni Regionali che eleggerà la nuova Giunta e il Presidente designato per il biennio successivo. Durante il Congresso Nazionale e prima dell’insediamento del Consiglio delle Sezioni Regionali, verranno convocate le riunioni degli Organi consultivi e propositivi della Società per il loro rinnovo.
Art. 31
Tutti gli Organismi societari nazionali e regionali restano in carica per un biennio.
Per il Presidente della S.It.I. valgono le norme specifiche indicate nei precedenti articoli e non si applica l’art. 12 penultimo comma.
Per i Presidenti di Sezione non si applica l’ineleggibilità prevista in caso di pregressa permanenza come componente eletto nel Consiglio della Sezione di appartenenza.
La Società organizza il suo Congresso Nazionale di norma con cadenza annuale e nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre.
CAPITOLO 6 – DEI BILANCI E DEL PATRIMONIO SOCIALE
Art. 32
La Società non ha fini di lucro, non ha finalità sindacali e non esercita attività imprenditoriali, salvo quelle eventualmente necessarie per le attività di formazione continua. Per nessuna delle cariche sociali è prevista alcuna forma di compenso o di retribuzione.
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. La Società deve registrare nel proprio libro-giornale di contabilità le entrate e le uscite: le prime sono costituite da:
a) quote di iscrizione annuali;
b) contributi di enti pubblici e privati nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti da normative statali e regionali al fine di evitare conflitti di interesse;
nella sede centrale la gestione finanziaria è attribuita al Segretario Generale – Tesoriere nazionale.
L’amministrazione della S.It.I. è unica e gestita a livello centrale. La Giunta Esecutiva istituisce capitoli di bilancio per gli introiti e le spese delle singole Sezioni. Ciascuna Sezione potrà disporre annualmente, per le attività istituzionali, di somme corrispondenti al 50% delle quote associative acquisite dalle Sezioni stesse oltre a eventuali contributi di cui al primo comma del presente articolo, acquisiti dalla Sezione e comunicati formalmente alla Giunta Esecutiva.
L’Amministrazione centrale provvederà a dotare le singole Sezioni di un fondo cassa per le spese minute e a regolare le competenze amministrative delle Sezioni nei limiti di cui al precedente comma. L’Amministrazione centrale provvederà altresì, in relazione all’organizzazione di eventi, a fornire la necessaria metodologia contrattuale e la relativa assistenza.
I Segretari delle Sezioni dovranno trasmettere tempestivamente i documenti contabili al Segretario-Tesoriere Nazionale che provvederà agli adempimenti previsti attraverso l’Amministrazione societaria.
I rapporti con gli Istituti di credito e con le Poste Italiane vengono deliberati dalla Giunta Nazionale. All’inizio di ogni biennio la Giunta provvederà a concedere le deleghe necessarie per il disbrigo delle pratiche contabili.
Art. 33
E’ fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 34
Costituiscono patrimonio della Società:
a) i beni immobili e mobili ed i valori acquistati o avuti per lasciti e/o donazioni;
b) le somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di determinazione degli organi competenti, fino a che non saranno erogate.
I beni costituenti il patrimonio sociale sono iscritti in speciali inventari dal Tesoriere nazionale.
La Giunta Esecutiva provvede ad istituire nel bilancio un apposito capitolo da destinare alle spese necessarie per il lavoro degli organi deputati al Sistema Gestione Qualità secondo quanto previsto nelle procedure interne.
CAPITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
Le proposte di aggiunte o di varianti al presente Statuto devono essere presentate per iscritto e tempestivamente comunicate alla Presidenza che, sentito il Consiglio delle Sezioni Regionali, le sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 36
In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni aventi scopi analoghi o complementari con quelli della S.It.I. non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 37
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della Costituzione e delle leggi vigenti.
CAPITOLO 8 – NORME TRANSITORIE
Art. 38
Il presente Statuto entra in vigore il 1 gennaio 2012. Gli Organismi societari restano in carica fino al Congresso Nazionale dell’anno 2012 quando si procederà alle elezioni secondo le nuove modalità previste dallo Statuto. Le funzioni del Consiglio delle Sezioni Regionali sono esercitate fino alla scadenza del mandato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I Regolamenti dei Collegi, del Comitato scientifico, delle Consulte, delle Sezioni ed ogni altra norma interna dovranno essere adeguati al presente Statuto entro il Congresso nazionale dell’anno 2012.
In prima applicazione del nuovo Statuto, al fine di mantenere lo spirito statutario di rotazione delle cariche sociali, per i componenti dei Consigli Direttivi Regionali, per i coordinatori dei Collegi e per i membri della Giunta si applicano le limitazioni previste dall’articolo 12 (rielezione per un solo biennio).
Nelle elezioni delle Sezioni da svolgersi entro il 30 settembre 2012, le relative Assemblee eleggeranno il Presidente per il biennio successivo e il Presidente eletto (che assumerà la carica di Vicepresidente) per il biennio che ha inizio dopo il Congresso Nazionale dell’anno 2014.
Il Regolamento
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Regolamento sezione regionale SItI Triveneto
Approvato all’unanimità dall’assemblea dei Soci tenutasi a Padova il 20/9/2012
CAPITOLO I – NORME GENERALI
Art.1
La Sezione Triveneto è un Organo periferico della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.) che riunisce i soci che abbiano residenza, domicilio o interessi lavorativi prevalenti nel Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano) per perseguire scopi e funzioni previsti dal vigente Statuto della S.It.I..
Art.2
L’attività della Sezione Triveneto è regolata dal vigente Statuto della S.It.I. ed in particolare dagli articoli del CAPITOLO IV.
Art.3
I soci delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano deliberano il presente Regolamento congiunto per la gestione unitaria delle attività sociali in base all’articolo 25, II comma del vigente Statuto della S.It.I., fermo restando che per ciascuna Regione e Provincia Autonoma dovrà essere eletto un rappresentante al Consiglio delle Sezioni Regionali.
CAPITOLO II – ORGANISMI DELLA SEZIONE REGIONALE
Art.4
Sono Organi della Sezione l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Essi vengono nominati secondo le modalità e i criteri previsti dagli articoli 29, 30 e 31 del vigente Statuto della S.It.I.
Art.5
L’Assemblea della Sezione viene convocata in seduta ordinaria ogni anno e in occasione del rinnovo degli Organi collegiali; viene inoltre convocata in seduta straordinaria per adempiere ai compiti previsti dallo Statuto. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Non sono previste deleghe.
Art.6
Il Presidente della Sezione, scelto fra i soci per l’alto profilo scientifico e professionale, viene eletto a maggioranza assoluta dall’Assemblea dei soci. Qualora dopo la prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta si procederà a una seconda votazione alla quale parteciperanno i due soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella prima votazione.
Art.7
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Presidente eletto per il biennio successivo che assume la carica di Vicepresidente e da ulteriori eventuali Vicepresidenti aggiuntivi (che potranno anche essere in sovrannumero rispetto al Consiglio Direttivo) che rappresentano le singole Regioni o Province autonome al Consiglio delle Sezioni Regionali, eletti dai soci delle rispettive Regioni o Province autonome, e da sette componenti eletti dall’Assemblea. Al fine di salvaguardare le rappresentatività delle diverse componenti e categorie, il Consiglio direttivo uscente fissa le modalità di votazione ed eventuali quote riservate per diverse categorie (universitari, operatori, componenti delle consulte).
Art.8
I membri del Consiglio Direttivo che hanno ricoperto per due mandati consecutivi l’incarico non sono rieleggibili. La norma non si applica per il Presidente designato.
Art.9
Le candidature al Consiglio Direttivo devono pervenire alla Segreteria di sezione dal giorno successivo alla convocazione dell’assemblea elettiva, fino al giorno prima dell’inizio dell’Assemblea regionale. Il Consiglio direttivo uscente può proporre proprie candidature.
Art.10
La votazione avviene a scrutinio segreto. Vengono eletti, per ciascuna categoria, i soci che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano di iscrizione alla S.It.I. secondo i dati della Segreteria nazionale. La votazione può avvenire per acclamazione, qualora il numero di candidati sia pari al numero di posti disponibili.
Art.11
Il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo fax, lettera o E-mail, almeno 5 giorni liberi prima del suo svolgimento. Esso è deliberante quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri eletti. E’ possibile la partecipazione per via telefonica o telematica. A tal fine vengono detratti gli assenti giustificati. Alle riunioni del Consiglio direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i soci della Sezione nominati in Organi nazionali della S.It.I. (delegati del collegio degli operatori e degli universitari), e per le problematiche specifiche i coordinatori dei gruppi di lavoro della Sezione.
Art.12
In caso di dimissioni di un socio eletto nel Consiglio direttivo regionale o nazionale subentra quello successivo in graduatoria. In mancanza verrà sostituito per votazione dell’Assemblea.
Art.13
Dopo l’insediamento del Consiglio Direttivo, il Presidente in carica nomina un Segretario tra i soci della Sezione.
CAPITOLO III – GRUPPI DI STUDIO E PATROCINI PER LE MANIFESTAZIONI
Art.14
Il Consiglio direttivo può istituire Gruppi di studio o di lavoro per l’approfondimento di tematiche di carattere igienistico a valenza regionale/interregionale
Art.15
Ai Gruppi di studio possono partecipare tutti i soci interessati al problema. Al momento dell’istituzione del Gruppo di studio il Consiglio direttivo designa un coordinatore che informerà regolarmente Presidente e Consiglio direttivo sull’attività svolta.
Art.16
Il patrocinio della Sezione viene normalmente accordato dal Presidente, sentito il Vicepresidente. Il conferimento viene ratificato dal Consiglio direttivo.
CAPITOLO IV – ADEMPIENZE AMMINISTRATIVE
Art.17
La gestione amministrativa avviene secondo le disposizioni della Giunta Esecutiva e del Segretario Generale al quale dovranno essere inviati i verbali delle singole sedute dei Consigli e i rendiconti contabili. La Giunta dovrà anche approvare tutti gli atti (convenzioni, prestazioni professionali, premi e borse di studio, ecc.) che prevedano la firma del legale rappresentante della S.It.I. (Presidente pro-tempore).
Art.18
La quota di iscrizione per singolo socio ordinario è stabilita dall’Assemblea nazionale. Per specializzandi, dottorandi di ricerca, componenti delle professioni sanitarie ed altro personale non strutturato equiparato la quota è ridotta del 33%, salvo diversa delibera dell’Assemblea.
Art.19
La quota può essere versata alla Sezione in contanti, con assegno o con carta di credito, secondo le modalità comunicate ai soci dal Segretario. La tenuta degli archivi dovrà avvenire in ottemperanza alla L 675/96 e s.m.i. al consenso rilasciato dai soci al momento dell’iscrizione.
Art.20
Lo schema di bilancio viene redatto dal Segretario controfirmato dal Presidente entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato al Segretario Generale della S.It.I.. Alla prima Assemblea regionale ne viene data comunicazione e diffusione.
Art.21
Viene istituito nel bilancio della Sezione un apposito capitolo da destinare alle spese di cui all’art. 17 dello Statuto, ossia la partecipazione di soci della Sezione a manifestazioni o riunioni nell’interesse della S.It.I.. Tali spese di norma non potranno superare il 50% delle somme ricavate dalle quote di iscrizione, al netto dei versamenti alla sede nazionale. I rimborsi, nella misura non superiore al 50% della disponibilità finanziarie, vengono disposti dal Presidente sulla base delle richieste dei singoli soci e possono riguardare: – Partecipazione del Presidente al Consiglio delle Sezioni Regionali – Partecipazione alle riunioni del Comitato scientifico – Partecipazione ai Gruppi di lavoro – Partecipazione ad altre riunioni di alto interesse per la Sezione – Missioni disposti dal Presidente
CAPITOLO V – NORME TRANSITORIE
Art.22
In prima applicazione l’Assemblea dei Soci della Sezione verrà convocata entro il 1 ottobre 2012 e, dopo aver approvato il presente Regolamento che entrerà immediatamente in vigore, provvederà in base alle norme previste dai precedenti articoli all’elezione del Presidente per il biennio ottobre 2012-ottobre 2014, del Presidente eletto per il biennio successivo che assumerà la carica di Vicepresidente e dei sette membri del Consiglio Direttivo per il biennio ottobre 2012-ottobre 2014.
Cariche sociali
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